Le Sezioni Unite e la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale

Cassazione civile sez. un., 17/07/2014, n. 16379

Foro it. 2015, 2, I, 588 (s.m.) (nota di: CASABURI); Giustizia Civile Massimario 2014; Guida al diritto 2014, 33, 14 (s.m.) (nota di: GALLUZZO); Diritto & Giustizia 2014, 18 luglio

DELIBAZIONE (Giudizio di) - Sentenze in materia matrimoniale - tribunali ecclesiastici

La convivenza "come coniugi" intesa come situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ed in quanto connotata da una "complessità fattuale" strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assuefazione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi eccezione in senso stretto (exceptio juris) opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal p.m. interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità - dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta -, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l'onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d'ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva. Ne consegue che il giudice della delibazione può disporre un'apposita istruzione probatoria, tenendo conto sia della complessità dei relativi accertamenti in fatto, sia del coinvolgimento di diritti, doveri e responsabilità personalissimi dei coniugi, sia del dovere di osservare in ogni caso il divieto di "riesame del merito" della sentenza canonica, espressamente imposto al giudice della delibazione dal punto 4, lett. b) n. 3 del Protocollo addizionale all'Accordo, fermo restando comunque il controllo del giudice di legittimità secondo le speciali disposizioni dell'Accordo e del Protocollo addizionale, i normali parametri previsti dal c.p.c. ed i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

Il testo integrale della sentenza