Espropriazione - l'indennità aggiuntiva va riconosciuta anche all'affittuario imprenditore agricolo professionale (IAP)

Cass. Civ., Sezioni Unite, sent. 23-12-2009, n. 27211

Ai fini della tutela della impresa agricola, è in corso un riavvicinamento tra le figure del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo professionale (IAP - qualifica di cui all’art. 1 D. Lgs. 99/2004; tale è “colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del regolamento CE n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”): “Vi è piuttosto da dire che l’estensione del diritto all’indennità aggiuntiva tradizionalmente riconosciuto al coltivatore diretto, anche all’imprenditore agricolo professionale segna un ulteriore passo di quel movimento di ravvicinamento delle due figure, da tempo in atto nel nostro ordinamento, e fa emergere, nella ratio della disposizione che la contiene, una accresciuta rilevanza della esigenza di protezione del’impresa agricola”, (A. SCIAUDONE, La disciplina del’esproprio, in Trattato di Diritto Agrario, tomo I, cap. 17, 13, 681 e ss., Torino, 2011). In tema di espropriazione di terreni per pubblica utilità, questa tendenza si è espressa con la introduzione, all'art. 40 del DPR 327/2001, tra le figure beneficiarie della indennità aggiuntiva ivi prevista, anche del proprietario che sia imprenditore agricolo a titolo principale (in forza del disposto dell’art. 1, comma 5-quater, D. Lgs. 99/2004, la qualifica di  IAP, Imprenditore Agricolo Professionale, ivi disciplinata sostituisce, a tutti gli effetti, quella di IATP - Imprenditore Agricolo a Titolo Principale -, di cui all’art. 12 Legge 153/1975). Si tratta di una innovazione rispetto alla previsione dell'art. 17, comma 1, della abrogata Legge 865/1971. Benché l'art. 42 DPR 327/2001 non faccia espressa menzione della qualifica dell'affittuario (del resto, nemmeno il comma 2 dell'abrogato art. 17 Legge 865/1971 lo faceva, relativamente alla qualifica di coltivatore diretto richiesta dalla giurisprudenza come requisito per poter beneficiare della indennità aggiuntiva di esproprio), si deve quindi intendere che anche l'affittuario I.A.P. debba beneficiare della indennità aggiuntiva ivi prevista per il caso di esproprio. Ed è esattamente quanto affermano, in un obiter dictum, le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza che qui si pubblica. In essa la domanda dell'affittuario imprenditore è respinta solo ratione temporis, trattandosi di fattispecie ancora soggetta al vecchio regime di cui all'art. 17 Legge 865/1971. Ma la affermazione del principio è molto chiara: “il diritto all’indennità aggiuntiva prevista dalla L. n. 865 del 1971, art. 17, va riconosciuto soltanto ai coltivatori diretti, dovendosi intendere quei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione della terra. L’estensione di tale indennità anche agli imprenditori agricoli a titolo principale, prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 40 e 42, non è applicabile alla fattispecie – solo (NDR) - ratione temporis, come risulta anche dall’art. 57 di detto D.P.R., che esclude l’applicazione delle norme del testo unico alle procedure per le quali la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta prima dell’entrata in vigore del medesimo (30 giugno 2003)”.