Contratti agrari - il termine di grazia per il pagamento dei canoni scaduti va sempre ed obbligatoriamente concesso dal Giudice

Cass. Civ., Sez. III, 8-1-2005, n. 259

In materia di contratti agrari, con la sentenza qui riportata la Suprema Corte afferma che il giudice - ai sensi dell'art. 46 legge n. 203 del 1982 - ha l'obbligo e non la facoltà di concedere il termine di grazia per il pagamento dei canoni scaduti, purché l'affittuario moroso formuli al riguardo un'istanza inequivoca per porre fine al merito della lite. La disposizione è attualmente reiterata dal comma 8 dell'art. 11 D. Lgs. 150/2011. Il termine di grazia va concesso benché vi sia stata rituale messa in mora ex art. 5 legge 203/82 (disposizione applicabile anche all'affittuario non coltivatore diretto, in base al richiamo contenuto all'art. 22 Legge 203/82). Gli adempimenti di cui agli artt. 5 e 46 Legge 203/82 (quest'ultimo relativo al tentativo di conciliazione), inoltre, assolvendo a funzioni diverse, non sono tra loro surrogabili.